Le regioni istituiscono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel quadro della loro organizzazione amministrativa, appositi servizi di informazione socio-economica per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 3 della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 161, del 17 aprile 1972, e all'articolo 50 della presente legge. Nel quadro delle disposizioni da emanare con leggi regionali possono essere previste anche sezioni specializzate di informazione socio-economica nell'ambito dei servizi esistenti o da affidarsi ad enti ed istituti operanti nel settore agricolo.

Testo vigente dal 26 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art48 · fonte su Normattiva