Art. 48
Le regioni istituiscono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel quadro della loro organizzazione amministrativa, appositi servizi di informazione socio-economica per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 3 della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 161, del 17 aprile 1972, e all'articolo 50 della presente legge. Nel quadro delle disposizioni da emanare con leggi regionali possono essere previste anche sezioni specializzate di informazione socio-economica nell'ambito dei servizi esistenti o da affidarsi ad enti ed istituti operanti nel settore agricolo.
Testo vigente dal 26 maggio 1975
