Per orientare l'attivita' di informazione socio-economica sui fondamentali problemi dell'agricoltura italiana e del mondo rurale, le regioni dirameranno, con apposito bollettino mensile, notizie statistiche e informative sulle possibilita' che si offrono agli imprenditori ed ai lavoratori agricoli nell'ambito del territorio regionale per il migliore svolgimento della loro attivita', per eventuali nuove occasioni di lavoro extra-agricolo, nonche' sulle provvidenze che la legislazione regionale offre al settore dell'agricoltura e del lavoro subordinato in genere. Per una efficace divulgazione di tale notiziario le regioni potranno avvalersi, anche attraverso opportuni accordi e convenzioni, della collaborazione degli organi di stampa agricoli e delle pubblicazioni delle organizzazioni sindacali e professionali delle categorie agricole, nonche' delle trasmissioni radio-televisive. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per coordinare l'attivita' di informazione socio-economica, diramera' bollettini trimestrali che consentano acquisizioni di tutte le necessarie notizie a livello nazionale riguardo alle attivita' di informazione socio-economica, curando anche il coordinamento dei bollettini regionali. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per garantire la piu' ampia divulgazione di tali informazioni potra' avvalersi, anche attraverso apposite convenzioni, della collaborazione degli organi di stampa agricola delle pubblicazioni delle organizzazioni sindacali e professionali di categoria, nonche' delle trasmissioni radiotelevisive. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovra', altresi', assicurare ampia divulgazione della politica agricola comune, sia nel settore delle strutture, che in quello dei mercati e in quello sociale, anche attraverso la diffusione dei testi dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni del Consiglio delle Comunita' europee.

Testo vigente dal 26 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art54 · fonte su Normattiva