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Per l'esecuzione di un programma straordinario di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 febbraio 1963, n. 108

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La L. 3 febbraio 1963, n. 108 ha disposto (con l'art. 1) che "L'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di un programma straordinario di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica, di cui all'articolo 1 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, e successive modificazioni, viene determinata in lire 25 miliardi e 250 milioni".

Testo in vigore dal 15 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1954 al 15 marzo 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 febbraio 1963, n. 108

    La L. 3 febbraio 1963, n. 108 ha disposto (con l'art. 1) che "L'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di un programma straordinario di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica, di cui all'articolo 1 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, e successive modificazioni, viene determinata in lire 25 miliardi e 250 milioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1087~art1 · fonte del testo