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Per l'esecuzione di un programma straordinario di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 febbraio 1963, n. 108
2La L. 3 febbraio 1963, n. 108 ha disposto (con l'art. 1) che "L'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di un programma straordinario di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica, di cui all'articolo 1 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, e successive modificazioni, viene determinata in lire 25 miliardi e 250 milioni".
Testo in vigore dal 15 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
