Fino al 31 dicembre 1949 e con effetto dal 1 luglio 1948, e' aumentato a lire 30 milioni il limite di 5 milioni stabilito con l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31, per l'emissione, a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli ordini di accreditamento previsti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Testo vigente dal 2 marzo 1949
