In tutti i casi nei quali gli accreditamenti da farsi ai prefetti in base ai decreti Presidenziali 19 agosto 1954, n. 968 e 20 gennaio 1955, n. 289, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno fossero per cifra superiore a quella consentita dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, si dara' corso agli accreditamenti senza tener conto di detti limiti.

Testo vigente dal 6 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-07-30;651~artunico · fonte del testo