Il contributo annuo del Tesoro a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, autorizzato in lire 250 milioni con l'art. 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844, ed elevato a lire 10 miliardi con la legge 10 ottobre 1950, n. 907, a parziale copertura del disavanzo della gestione del Fondo pensioni e sussidi per il personale dell'Amministrazione stessa, viene stabilito, a partire dallo esercizio finanziario 1959-60, nella misura di 15 miliardi di lire.

Testo vigente dal 11 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1959-12-24;1144~art1 · fonte del testo