E' soppressa la gestione stralcio della Cassa integrazione salariale per i lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, istituita con decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1362. Le rimanenze attive e passive della gestione di cui al precedente comma sono devolute alle gestioni del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati della Cassa unica degli assegni familiari rispettivamente in proporzione alle percentuali del 72,40 per cento, del 13,80 per cento e del 13,80 per cento.

Testo vigente dal 28 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-22;391~art6 · fonte del testo