Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia, potranno essere emanate norme intese a coordinare le vigenti norme sugli assegni familiari in conformita' dei principi e dei criteri direttivi cui esse si informano, nonche' a raccoglierle in un unico testo.

Testo vigente dal 28 maggio 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-04-22;391~art5 · fonte del testo