Sono soppressi i settori costituiti nella Cassa unica per gli assegni familiari dalle norme anteriori alla presente legge e le loro attivita' e passivita' sono devolute alla gestione unica istituita con la presente legge. Sono abrogati i limiti massimi della retribuzione previsti dalle norme anteriori alla presente legge ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari. Restano in vigore i limiti minimi previsti agli stessi fini dalle norme vigenti. Per le categorie di cui alla tabella B annessa alla presente legge detto limite minimo e' stabilito in lire 600 giornaliere. Il salario convenzionale previsto nel primo comma dell'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, e' elevato a lire 500 giornaliere.
Testo vigente dal 18 ottobre 1961
