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Il primo comma dell'art. 14 e' sostituito dal seguente: "All'avvocato che, per ragioni della sua professione, deve trasferirsi fuori della propria residenza sono dovuti dal cliente, oltre gli onorari per le prestazioni compiute, una indennita' per ogni giornata, o frazione di giornata, da L. 2000 a, L. 5000 ed il rimborso della spesa di viaggio. Quando la trasferta ha luogo entro il circondario l'indennita' e' ridotta di un terzo".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-12-19;957~art4 · fonte del testo