Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1948 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

gli organici della Regia guardia di finanza per i servizi nazionali, di cui all'art. 1, comma 1°, della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, sono aumentati di un generale di brigata.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557

1

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che L'organico del Corpo della guardia di finanza per i servizi nazionali di cui alle leggi 20 marzo 1940, n. 234 e 24 novembre 1941, n. 1291, e' aumentato delle seguenti unita': 1 colonnello; 15 tenenti colonnelli; 8 maggiori; 50 capitani; 73 tenenti e sottotenenti; 379 marescialli maggiori; 462 marescialli capi e ordinaria 651 brigadieri; 593 sottobrigadieri; 970 appuntati; 2.752 finanzieri; 840 allievi finanzieri. L'organico del Corpo risulta quindi fissato in 36.257 unita' cosi' suddivise: ufficiali: 1 generale di divisione; 5 generali di brigata; 20 colonnelli; 57 tenenti colonnelli; 60 maggiori; 317 capitani; 497 tenenti e sottotenenti (compresi 8 sottotenenti maestri di scherma e 1 sottotenente maestro direttore di banda); sottufficiali: 1.300 marescialli maggiori; 2.000 marescialli capi e ordinari; 2.800 brigadieri; 2.300 sottobrigadieri; militari di truppa: 3.400 appuntati; 21.000 finanzieri; 2.500 allievi finanzieri.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1948 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 1941 al 20 gennaio 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557

    Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che L'organico del Corpo della guardia di finanza per i servizi nazionali di cui alle leggi 20 marzo 1940, n. 234 e 24 novembre 1941, n. 1291, e' aumentato delle seguenti unita': 1 colonnello; 15 tenenti colonnelli; 8 maggiori; 50 capitani; 73 tenenti e sottotenenti; 379 marescialli maggiori; 462 marescialli capi e ordinaria 651 brigadieri; 593 sottobrigadieri; 970 appuntati; 2.752 finanzieri; 840 allievi finanzieri. L'organico del Corpo risulta quindi fissato in 36.257 unita' cosi' suddivise: ufficiali: 1 generale di divisione; 5 generali di brigata; 20 colonnelli; 57 tenenti colonnelli; 60 maggiori; 317 capitani; 497 tenenti e sottotenenti (compresi 8 sottotenenti maestri di scherma e 1 sottotenente maestro direttore di banda); sottufficiali: 1.300 marescialli maggiori; 2.000 marescialli capi e ordinari; 2.800 brigadieri; 2.300 sottobrigadieri; militari di truppa: 3.400 appuntati; 21.000 finanzieri; 2.500 allievi finanzieri.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-11-24;1291~art1 · fonte del testo