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gli organici della Regia guardia di finanza per i servizi nazionali, di cui all'art. 1, comma 1°, della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, sono aumentati di un generale di brigata.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557
1Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che L'organico del Corpo della guardia di finanza per i servizi nazionali di cui alle leggi 20 marzo 1940, n. 234 e 24 novembre 1941, n. 1291, e' aumentato delle seguenti unita': 1 colonnello; 15 tenenti colonnelli; 8 maggiori; 50 capitani; 73 tenenti e sottotenenti; 379 marescialli maggiori; 462 marescialli capi e ordinaria 651 brigadieri; 593 sottobrigadieri; 970 appuntati; 2.752 finanzieri; 840 allievi finanzieri. L'organico del Corpo risulta quindi fissato in 36.257 unita' cosi' suddivise: ufficiali: 1 generale di divisione; 5 generali di brigata; 20 colonnelli; 57 tenenti colonnelli; 60 maggiori; 317 capitani; 497 tenenti e sottotenenti (compresi 8 sottotenenti maestri di scherma e 1 sottotenente maestro direttore di banda); sottufficiali: 1.300 marescialli maggiori; 2.000 marescialli capi e ordinari; 2.800 brigadieri; 2.300 sottobrigadieri; militari di truppa: 3.400 appuntati; 21.000 finanzieri; 2.500 allievi finanzieri.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1948 al 16 dicembre 2009
