Art. 2
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Per far fronte alle crescenti esigenze dei servizi antincendi, gli organici della carriera dei capi reparto e capi squadra nonche' della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella D annessa alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, sono aumentati complessivamente di tremila unita' ripartite negli anni 1982, 1983 e 1984 secondo la progressione cronologica specificata nell'articolo 3. Prima dell'effettuazione del concorso di cui al seguente comma, alla copertura dei posti disponibili ai sensi del presente articolo si procedera' preliminarmente mediante l'assunzione degli idonei al concorso riservato di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1980, n. 930. Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti disponibili nella carriera dei vigili del fuoco risultanti dalla differenza tra quelli previsti nell'organico complessivo di cui alla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, aumentati del contingente previsto dal successivo articolo 3 per l'anno 1982 e quelli effettivamente coperti alla data di entrata in vigore della presente legge, detratti i posti da conferire mediante il concorso riservato di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1980, numero 930, si provvedera' nel limite dei posti disponibili per il 1982 mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili del fuoco che, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, risultino essere stati richiamati ed aver prestato complessivo servizio per almeno 40 giorni, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modificazioni. Il colloquio vertera' sulle materie previste dal decreto ministeriale 8 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 settembre 1975, per l'effettuazione della prova scritta nei concorsi pubblici per la nomina a vigile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I posti disponibili saranno messi a concorso specificamente per singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico delle stesse, preventivamente accertate, con decreto del Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale e relativi distaccamenti. Potranno partecipare al concorso coloro che, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', salvo le eccezioni di legge, e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469. Una commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno e composta dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di presidente, dal comandante delle scuole centrali antincendi, da un funzionario della carriera tecnica-direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore ad ispettore capo aggiunto e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione aggiunto, tutti con funzione di componenti, nonche' da un funzionario delle carriere direttive del Ministero dell'interno con funzioni di segretario, provvedera' alla valutazione dei titoli e stabilira' i criteri di massima, nonche' le modalita' di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale. Apposite commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna regione, e composte dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo di regione, da un funzionario della carriera direttiva tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore ad ispettore superiore e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione, tutti con funzione di componenti, nonche' da un funzionario delle carriere direttive del Ministero dell'interno con funzioni di segretario, cureranno, sulla base dei criteri di massima e delle modalita' di effettuazione stabilite dalla commissione di cui al comma precedente, l'espletamento del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale da parte dei candidati che abbiano presentato domanda per i posti messi a concorso per i comandi provinciali e relativi distaccamenti facenti parte della regione. Le commissioni di cui ai commi settimo e ottavo del presente articolo disporranno complessivamente di punti sessanta per ciascun candidato ai fini della valutazione dei titoli, del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale, ripartiti in punti venti per la valutazione dei titoli, punti venti per il colloquio e punti venti per la prova pratica tecnico-attitudinale. I vincitori saranno assegnati alla sede per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni, salvo particolari esigenze di servizio dichiarate con motivato decreto del Ministro dell'interno. I candidati che, pur avendo superato il colloquio e la prova pratica tecnico-attitudinale, non potranno essere utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori relativa al comando provinciale o distaccamento per il quale hanno concorso, saranno assegnati con decreto del Ministro dell'interno, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, alle altre sedi previste dal bando che presentino disponibilita' di posti. I medesimi non potranno essere trasferiti dalla sede di assegnazione prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni, salvo particolari esigenze di servizio dichiarate con motivato decreto del Ministro dell'interno. I posti previsti in aumento per il 1983 saranno coperti in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, mediante concorso per titoli ed esami, riservato ai vigili volontari ausiliari in congedo che abbiano regolarmente frequentato il prescritto corso di formazione trimestrale presso le scuole centrali antincendi. Potranno partecipare al concorso coloro che, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'. Per l'espletamento del concorso si applicheranno le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo del presente articolo. I posti previsti in aumento per l'anno 1984 saranno coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, mediante pubblico concorso, bandito a norma delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1961, n. 469. I vincitori non potranno essere trasferiti dalla sede alla quale saranno assegnati, dopo aver frequentato il previsto corso di formazione presso le scuole centrali antincendi, prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni, salvo particolari esigenze di servizio dichiarate con motivato decreto del Ministro dell'interno. I concorsi di cui al presente articolo saranno indetti in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.
Testo in vigore dal 9 marzo 1982 al 20 aprile 2006
