Art. 3
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Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, la dotazione organica cumulativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' aumentata, in relazione alla previsione di cui ai precedenti articoli, di millecento unita' per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984. In attesa che siano determinati per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, i ruoli organici del Corpo esistenti alla data del 23 gennaio 1981, in relazione a quanto previsto dal precedente comma, sono aumentati dei contingenti appresso indicati: ruolo della carriera direttiva, ottanta unita' per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984; ruolo della carriera di concetto, venti unita' per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984; ruolo della carriera dei capi reparto e capi squadra, quattrocentocinquantuno unita' per l'anno 1982, quattrocentocinquanta unita' per l'anno 1983 e quattrocentoquarantanove unita' per l'anno 1984; ruolo della carriera dei vigili, cinquecentocinquanta unita' per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984.
Testo in vigore dal 9 marzo 1982 al 20 aprile 2006
