Il Governo del Re, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato, e' autorizzato a pubblicare il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, con facolta' di coordinare fra di loro le varie disposizioni, di porle in armonia con le altre leggi e decreti legislativi e di apportarvi le modificazioni ed integrazioni che ritenga necessarie.
Testo vigente dal 19 aprile 1940
