Il Governo del Re, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato, e' autorizzato a pubblicare il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, con facolta' di coordinare fra di loro le varie disposizioni, di porle in armonia con le altre leggi e decreti legislativi e di apportarvi le modificazioni ed integrazioni che ritenga necessarie.

Testo vigente dal 19 aprile 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-03-20;234~art11 · fonte del testo