[1]Il Governo del Re e' autorizzato a raccogliere e pubblicare in testo unico - da approvarsi con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aereonautica, di concerto con quelli per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio di Stato - le disposizioni di legge generali e speciali relative all'ordinamento del Corpo degli ufficiali della giustizia militare, con facolta' di coordinare le leggi vigenti con le altre leggi dello Stato e di introdurre norme complementari e integrative.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 12 maggio 1942-XX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo vigente dal 24 giugno 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-05-12;652~art7 · fonte del testo