[1]Con decreti Reali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, saranno emanati:
- a)regolamento organico per la Regia guardia di finanza;
- b)regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza;
- c)regolamento d'amministrazione per la Regia guardia di finanza.
[2]Con decreti Ministeriali saranno emanate:
- a)disposizioni di carattere permanente per la Regia guardia di finanza;
- b)istruzioni per il servizio di P.T.I.;
- c)disposizioni sull'uniforme dei militari della Regia guardia di finanza;
- d)norme di servizio interno per la Regia accademia e scuola di applicazione della Regia guardia di finanza;
- e)norme di servizio interno per la Scuola sottufficiali della Regia guardia di finanza;
- f)norme di servizio interno per la legione allievi della Regia guardia di finanza;
- g)norme sui servizi tecnici e sulla gestione patrimoniale del naviglio della Regia guardia di finanza;
- h)norme per il servizio automobilistico della Regia guardia di finanza;
- i)norme per l'organizzazione ed il funzionamento della banda musicale della Regia guardia di finanza.
Testo vigente dal 26 agosto 1942
