[1]Con decreti Reali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, saranno emanati:

  • a)regolamento organico per la Regia guardia di finanza;
  • b)regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza;
  • c)regolamento d'amministrazione per la Regia guardia di finanza.

[2]Con decreti Ministeriali saranno emanate:

  • a)disposizioni di carattere permanente per la Regia guardia di finanza;
  • b)istruzioni per il servizio di P.T.I.;
  • c)disposizioni sull'uniforme dei militari della Regia guardia di finanza;
  • d)norme di servizio interno per la Regia accademia e scuola di applicazione della Regia guardia di finanza;
  • e)norme di servizio interno per la Scuola sottufficiali della Regia guardia di finanza;
  • f)norme di servizio interno per la legione allievi della Regia guardia di finanza;
  • g)norme sui servizi tecnici e sulla gestione patrimoniale del naviglio della Regia guardia di finanza;
  • h)norme per il servizio automobilistico della Regia guardia di finanza;
  • i)norme per l'organizzazione ed il funzionamento della banda musicale della Regia guardia di finanza.

Testo vigente dal 26 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-08-04;915~art4 · fonte del testo