Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, a favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita' dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959-60, l'ulteriore spesa di lire cento milioni.
Testo vigente dal 13 marzo 1961
