L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, lettera d), della legge 4 marzo 1964, n. 114, ed all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, per contributi "una tantum" a favore di enti a carattere nazionale o pluriregionale che svolgono attivita' diretta ad incrementare il movimento turistico sociale o giovanile, e' elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 900 milioni.

Testo vigente dal 10 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;816~art2 · fonte su Normattiva