Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702, a favore di enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959-60, l'ulteriore spesa di lire centocinquantamilioni.

Testo vigente dal 13 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-23;86~art1 · fonte su Normattiva