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Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 35 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a lavoro delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', e' elevato da lire 6 miliardi 550 milioni a lire 10.300.000.000. Il limite di spesa di lire 2.950.000.000 previsto dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 4.100.000.000. Il limite di spesa di lire 1.830.000.000, previsto dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 2.330.000.000. Le maggiori spese previste dal primo e secondo comma del presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e le spese previste dal terzo comma in quello del Ministero dell'industria e del commercio.
Testo in vigore dal 25 marzo 1963 al 13 maggio 1965
