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Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 35 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a lavoro delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', e' elevato da lire 6 miliardi 550 milioni a lire 10.300.000.000. 2 4 5 6 Il limite di spesa di lire 2.950.000.000 previsto dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 4.100.000.000. 1 2 3 Il limite di spesa di lire 1.830.000.000, previsto dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 2.330.000.000. 2 4 5 Le maggiori spese previste dal primo e secondo comma del presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e le spese previste dal terzo comma in quello del Ministero dell'industria e del commercio.

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 aprile 1965, n. 351

1

La L. 6 aprile 1965, n. 351 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il limite di spesa di lire 4 miliardi e 100 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con modificazioni nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 4 miliardi e 900 milioni."

L. 22 febbraio 1968, n. 115

2

La L. 22 febbraio 1968, n. 115 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' e' elevato da lire 10.300 milioni a lire 11.000 milioni." La L. 22 febbraio 1968, n. 115 ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il limite di spesa di lire 2.330 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 2.730 milioni." La L. 22 febbraio 1968, n. 115 nel modificare la L. 6 aprile 1965, n. 351 ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il limite di spesa di lire 4.900 milioni, previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 aprile 1965, n. 351, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 6.050 milioni."

L. 19 luglio 1971, n.582

3

La L. 19 luglio 1971, n.582 nel modificare la L. 22 febbraio 1968, n. 115 che a sua volta ha modificato la L. 6 aprile 1965, n. 351 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di spesa di lire 6.050 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, numero 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 7.050 milioni."

L. 5 maggio 1977, n. 209

4

La L. 5 maggio 1977, n. 209 nel modificare la L. 22 febbraio 1968, n. 115 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' e' elevato da lire 11.000 milioni a lire 15.000 milioni"; ha altresi' disposto (con l'art. 1, comma 3) che " Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato, a lire, 3.230 milioni."

L. 8 agosto 1977, n. 639

5

La L. 8 agosto 1977, n. 639 nel modificare la L. 22 febbraio 1968, n. 115 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' nei comuni di cui al precedente articolo 1, gia' elevato a lire 15.000 milioni con l'articolo 1 della legge 5 maggio 1977, n. 209, e' ulteriormente elevato a lire 18.000 milioni";ha altresi' disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' elevato a lire 3.230 milioni con l'articolo 1 della legge 5 maggio 1977, n. 209, e' ulteriormente elevate a lire 4.230 milioni."

L. 3 gennaio 1978, n. 2

6

La L. 3 gennaio 1978, n. 2 nel modificare la L. 22 febbraio 1968, n. 115 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' nei comuni di cui al precedente articolo I, gia' elevato a lire 18.000 milioni con l'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, e' ulteriormente elevato a lire 38.000 milioni."

Testo in vigore dal 29 gennaio 1978 al 11 febbraio 1979

Norme correlate

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 1963

1963oggi
  1. 22 dicembre 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 27 luglio 1996 — 22 dicembre 2008per 12 anni
  3. 28 febbraio 1986 — 27 luglio 1996per 10 anni
  4. 1 gennaio 1985 — 28 febbraio 1986per un anno
  5. 29 dicembre 1983 — 1 gennaio 1985per un anno
  6. 13 dicembre 1980 — 29 dicembre 1983per 3 anni
  7. 6 aprile 1980 — 13 dicembre 1980per 8 mesi
  8. 11 febbraio 1979 — 6 aprile 1980per un anno
  9. 29 gennaio 1978 — 11 febbraio 1979per un anno
  10. 16 settembre 1977 — 29 gennaio 1978per 5 mesi
  11. 5 giugno 1977 — 16 settembre 1977per 3 mesi
  12. 27 agosto 1971 — 5 giugno 1977per 6 anni
  13. 22 marzo 1968 — 27 agosto 1971per 3 anni
  14. 13 maggio 1965 — 22 marzo 1968per 3 anni
  15. 25 marzo 1963 — 13 maggio 1965testo originarioper 2 anni

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;265~art1 · fonte su Normattiva