Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009. 313 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le tabelle annesse alla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, e successive modificazioni ed estensioni, riflettenti le misure degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono sostituite da quelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge.
tolto: Alla tabella I delle categorie e delle relative retribuzioni mensili del personale civile non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali, escluse quelle con ordinamento autonomo, annessa al Regio decreto-legge. 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive variazioni ed estensioni, ed alla tabella C delle retribuzioni del personale a contratto dell'Azienda autonoma statale della strada, annessa al R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 394, sono rispettivamente sostituite le tabelle nn. 1 e 2 di cui all'allegato VIII alla presente legge.
tolto: Per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, il cui trattamento di carattere fondamentale a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo, paga, retribuzione od assegno analogo, non sia stabilito con i suindicati allegati, ne' commisurato a trattamenti contemplati negli allegati medesimi, i Ministri competenti determineranno il nuovo trattamento, maggiorando quello attuale in ragione dell'8 per cento se l'attuale trattamento complessivo agli indicati titoli non superi le lire 1000 lorde mensili.
tolto: Se il trattamento attuale ecceda detto importo, ma non le lire 1019 lorde mensili, la maggiorazione medesima sara' attribuita fino a raggiungere l'importo di lire 1080 lorde mensili.
tolto: Negli altri casi la maggiorazione sara' applicata in ragione del 6 per cento.
tolto: Per il personale non di ruolo, il cui trattamento di caroviveri o di famiglia sia conglobato nello stipendio, o nella paga, o nella retribuzione, la suindicata maggiorazione sara' attribuita sulla base dei nove decimi delle predette competenze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-04-20;591~art1 · fonte del testo