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[1]Le tabelle annesse alla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, e successive modificazioni ed estensioni, riflettenti le misure degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono sostituite da quelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge.
[2]Alla tabella I delle categorie e delle relative retribuzioni mensili del personale civile non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali, escluse quelle con ordinamento autonomo, annessa al Regio decreto-legge. 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive variazioni ed estensioni, ed alla tabella C delle retribuzioni del personale a contratto dell'Azienda autonoma statale della strada, annessa al R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 394, sono rispettivamente sostituite le tabelle nn. 1 e 2 di cui all'allegato VIII alla presente legge.
[3]Per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, il cui trattamento di carattere fondamentale a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo, paga, retribuzione od assegno analogo, non sia stabilito con i suindicati allegati, ne' commisurato a trattamenti contemplati negli allegati medesimi, i Ministri competenti determineranno il nuovo trattamento, maggiorando quello attuale in ragione dell'8 per cento se l'attuale trattamento complessivo agli indicati titoli non superi le lire 1000 lorde mensili.
[4]Se il trattamento attuale ecceda detto importo, ma non le lire 1019 lorde mensili, la maggiorazione medesima sara' attribuita fino a raggiungere l'importo di lire 1080 lorde mensili.
[5]Negli altri casi la maggiorazione sara' applicata in ragione del 6 per cento.
[6]Per il personale non di ruolo, il cui trattamento di caroviveri o di famiglia sia conglobato nello stipendio, o nella paga, o nella retribuzione, la suindicata maggiorazione sara' attribuita sulla base dei nove decimi delle predette competenze.
Testo in vigore dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009
