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[1]E' conservata al personale salariato non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenne, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale eccedenza del trattamento per indennita' caroviveri di cui sia provvisto, su quello spettante in seguito all'applicazione del precedente art. 11.
[2]L'eccedenza predetta si intende attribuita a titolo di assegno personale riassorbibile negli eventuali aumenti dell'aggiunta di famiglia derivanti dall'applicazione dell'art. 7 del Regio decreto-legge 14 aprile 1931-XII, n. 561, o dalla attribuzione di quote complementari dell'aggiunta medesima.
[3]L'assegno personale suddetto e' soggetto alle riduzioni previste dal citato articolo 7 del Regio decreto-legge n. 561 in caso di trasferimento in Comuni di popolazione inferiore a quella del luogo di provenienza. Tali riduzioni cessano di essere operative, in tutto o in parte, secondo le aliquote previste dallo stesso articolo 7, in caso di successivi trasferimenti in Comuni con popolazione superiore.
Testo in vigore dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009
