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[1]Le indennita' di caroviveri di cui siano eventualmente provvisti i salariati non di ruolo celibi o vedovi senza prole minorenne sono ridotte nella misura:

  • a)del 30 per cento a decorrere dal 1° aprile 1939-XVII;
  • b)di un ulteriore 30 per cento a decorrere dal 1° aprile 1940-XVIII.

[2]Le indennita' predette sono soppresse dal 1° aprile 1941-XIX.

Testo in vigore dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-04-20;591~art15 · fonte del testo