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[1]Nei confronti dei personali - esclusi i salariati statali - ai quali per effetto dell'applicazione delle tabelle allegate alla presente legge, risultera' attribuito uno stipendio o paga inferiore a quella stabilita, per i singoli gradi e relativa anzianita' di grado, dalle tabelle approvate con la legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, saranno computabili agli effetti dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e delle relative ritenute, gli stipendi o paghe previsti dalle tabelle di cui alla indicata legge n. 1047.

[2]Ai fini della applicazione del precedente comma sara' tenuto conto delle variazioni apportate ai trattamenti stabiliti con la legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, da provvedimenti speciali, indipendentemente dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, 14 aprile 1934-XII, n. 561, 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033, fermo il disposto dell'art. 9 del R. decreto-legge 31 dicembre 1031-X, n. 1756, convertito nella legge 26 maggio 1932-X, 576.

Testo in vigore dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1939-04-20;591~art3 · fonte del testo