Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1939 al 16 dicembre 2009. 425 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: L'aumento di cui al precedente art. 7 e' dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° aprile 1939-XVII, e non si applica alle pensioni ed assegni militari, diretti e di riversibilita', anche se privilegiati, la cui misura sia determinata in base ad apposite tabelle, anziche' in relazione agli stipendi o alle paghe.
tolto: Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi del predetto articolo 7 e per stabilire, con l'aggiunta dell'aumento stesso, le nuove pensioni e i nuovi assegni, si trascurano sulla pensione o sull'assegno attualmente goduto a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente articolo, le frazioni di 10 lire.
tolto: Ai fini della corresponsione degli assegni mensili di caroviveri ai sensi delle disposizioni in vigore, non si tiene conto dell'aumento di pensione concesso con il precedente articolo 7.
tolto: Si applicano per l'aumento suddetto l'art. 14 e il secondo e terzo comma dell'art. 16 del R. decreto-legge 31 marzo 1925-III, n. 486, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597.
tolto: Coloro che, per richiamo in servizio o per altro motivo, abbiano ottenuto piu' liquidazioni di pensione potranno optare per quella fra le varie pensioni loro successivamente liquidate, che aumentata in relazione alla data della rispettiva cessazione dal servizio, risulti piu' favorevole.
tolto: Per l'aumento delle pensioni, dirette e di riversibilita', degli ufficiali collocati a riposo dalla posizione ausiliaria o dall'aspettativa per riduzione di quadri e delle pensioni delle famiglie degli ufficiali morti nelle posizioni stesse, si considera quale data di cessazione dal servizio l'ultimo giorno di percezione effettiva o virtuale degli stipendi computati nella media triennale. I titolari delle dette pensioni possono richiedere, se piu' favorevole, la pensione aumentata che sarebbe loro dovuta qualora dopo il collocamento in posizione ausiliaria, ovvero dopo il raggiungimento del limita di eta' nel caso in cui la pensione sia stata liquidata in seguito a cessazione dall'aspettativa per riduzione di quadri, non avesse avuto luogo alcun richiamo in servizio.
tolto: Contro le liquidazioni degli aumenti, da concedersi di ufficio da parte degli uffici provinciali del Tesoro, o contro la mancata concessione degli aumenti, e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti, la quale provvede a norma del secondo comma dell'art. 16 del Regio decreto 27 giugno 1933-XI, numero 703. Per i ricorsi dei pensionati delle Ferrovie dello Stato si applica l'articolo 26 dei Regio decreto-legge 13 agosto 1926-IV, n. 1431, convertito nella legge 14 aprile 1927-V, n. 605.
tolto: I ricorsi di cui al precedente comma devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1939, XVIII.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-04-20;591~art8 · fonte del testo