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La misura dei diritti di segreteria dovuti dagli studenti per particolari prestazioni ad essi fornite dal personale addetto ai servizi dell'istruzione universitaria e la destinazione dei proventi relativi, saranno determinate con successivo decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1952 al 25 novembre 1973

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