Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008. 142 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento di Universita', di Istituti di istruzione superiore, di Osservatori astronomici, di Istituti scientifici e di Scuole di ostetricia e' elevato a lire un miliardo e 200 milioni a cominciare dall'esercizio finanziario 1951-52. La determinazione della misura del contributo per ciascuna Universita' o Istituito sara' fatta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenendo presenti principalmente il numero delle Facolta' e degli studenti, il tipo delle Facolta', lo stato delle attrezzature scientifiche, le necessita' dell'assistenza agli studenti. Qualora alle Universita' ed Istituti sia stato concesso, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1946, n. 380, un contributo a carico del bilancio statale con provvedimento legislativo speciale, di questo si dovra' tener conto ai fini della determinazione definitiva dei contributi di cui al comma precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1551~art1 · fonte del testo