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Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione del precedente art. 1 a carico dell'esercizio finanziario 1951-1952 verra' provveduto con le maggiori entrate accertate nella nota di variazione allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (terzo provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008

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