Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008. 157 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La condizione di famiglia non agiata, di cui all'articolo 3, e' definita sulla base del reddito annuo complessivo in rapporto con il carico di famiglia e con l'effettivo onere finanziario che la famiglia stessa e' chiamata, a sostenere per la vita universitaria dello studente. L'accertamento di tale condizione e' fatto dall'Amministrazione universitaria con l'ausilio dell'Opera universitaria e con ogni mezzo a sua disposizione, chiedendo le necessarie informazioni all'Amministrazione finanziaria dello Stato. La dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi, prevista dal precedente art. 3, non e' concessa allo studente a cui sia stata, inflitta, nel corso dell'anno, una punizione disciplinare superiore all'ammonizione, ne' a quello che si trovi nella condizione di fuori corso ne', infine, a quello che, gia' provvisto di una laurea o diploma, riprenda od abbia ripreso la iscrizione per il conseguimento di un'altra laurea o diploma. E' pero' concessa agli studenti delle scuole di perfezionamento o di specializzazione o delle scuole dirette a fini speciali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1551~art5 · fonte del testo