Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La condizione di famiglia non agiata, di cui all'articolo 3, e' definita sulla base del reddito annuo complessivo in rapporto con il carico di famiglia e con l'effettivo onere finanziario che la famiglia stessa e' chiamata, a sostenere per la vita universitaria dello studente. L'accertamento di tale condizione e' fatto dall'Amministrazione universitaria con l'ausilio dell'Opera universitaria e con ogni mezzo a sua disposizione, chiedendo le necessarie informazioni all'Amministrazione finanziaria dello Stato. La dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi, prevista dal precedente art. 3, non e' concessa allo studente a cui sia stata, inflitta, nel corso dell'anno, una punizione disciplinare superiore all'ammonizione, ne' a quello che si trovi nella condizione di fuori corso ne', infine, a quello che, gia' provvisto di una laurea o diploma, riprenda od abbia ripreso la iscrizione per il conseguimento di un'altra laurea o diploma. E' pero' concessa agli studenti delle scuole di perfezionamento o di specializzazione o delle scuole dirette a fini speciali.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008
