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Gli studenti orfani di guerra, ivi compresi gli orfani dei caduti nella guerra di liberazione, nonche' gli studenti orfani di morti per causa di servizio o di lavoro, sono dispensati con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi, quando non demeritino per il profitto o per la condotta e siano di condizione economica non agiata. Alle stesse condizioni sono parimenti dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi gli studenti mutilati o invalidi di guerra, ivi compresi i mutilati e invalidi della guerra di liberazione, nonche' gli studenti mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro. Gli studenti di cittadinanza straniera appartenenti a famiglia residente all'estero, i quali usufruiscano di borse di studio istituite dallo Stato o da enti italiani, e gli studenti di cittadinanza italiana la cui famiglia sia emigrata e risieda stabilmente all'estero, sono esonerati dal pagamento della meta' di tutte le tasse, sopratasse e contributi. Il beneficio di cui ai secondo comma del presente articolo non e' riconosciuto allo studente che si trovi nella condizione di ripetente o di fuori corso, o che sia stato colpito, nel corso dell'anno, da punizione disciplinare superiore all'ammonizione.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1952 al 19 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1551~art6 · fonte del testo