Il terzo comma dell'articolo 7 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Ciascuno puo' parimenti chiederne copie ed estratti autenticati. Nelle copie e negli estratti non deve essere fatta menzione delle iscrizioni non rinnovate a termini dell'articolo 2347 del codice civile".
Testo vigente dal 30 novembre 1974
