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Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1959, n. 200, e' aumentato di lire trenta miliardi, mediante versamento, da, parte del Tesoro dello Stato, di lire 10 miliardi nell'esercizio 1963-64, di lire 10 miliardi nel periodo 10 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 10 miliardi nell'esercizio 1965.
Testo in vigore dal 1 agosto 1964 al 27 ottobre 1970
