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Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1959, n. 200, e' aumentato di lire trenta miliardi, mediante versamento, da, parte del Tesoro dello Stato, di lire 10 miliardi nell'esercizio 1963-64, di lire 10 miliardi nel periodo 10 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 10 miliardi nell'esercizio 1965. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1964, n. 619, e' aumentato di lire 50 miliardi mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato di lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1970 e 1971 e di lire 10 miliardi in ciascuno degli anni dal 1972 al 1975.
Testo in vigore dal 27 ottobre 1970 al 22 dicembre 2008
