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Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, e' sostituito dal seguente: "La cassa dovra' prevedere l'inclusione di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in ciascuno dei propri organi collegiali di gestione e di controllo centrali e periferici".

Testo in vigore dal 10 agosto 1974 al 22 dicembre 2008

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