Nella prima applicazione della presente legge i posti di operaio recati in aumento nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione universitaria, di cui al precedente articolo 13 sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli per la prima e per la seconda categoria e per titoli per la terza da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle universita' in servizio nelle universita', con qualifica anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle universita' o agli istituti da parte di altri enti che, nei tre anni anteriori alla data del 1 luglio 1968, abbia prestato comunque servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a centottanta giorni e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di eta'.

Testo vigente dal 22 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-06-03;380~art22 · fonte su Normattiva