Al personale appartenente ad uno dei ruoli del personale non insegnante dell'amministrazione universitaria di cui alle tabelle annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, si applicano, per il servizio comunque retribuito, prestato presso i consorzi per la sistemazione edilizia delle universita' e presso i consorzi costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, presso le biblioteche delle universita' ed istituti d'istruzione universitaria, nonche' presso le opere universitarie, le norme relative al riscatto dei servizi contenute nella legge 26 maggio 1966, n. 372.
Testo vigente dal 22 giugno 1970
