I posti di ruolo dei tecnici di radiologia medica che risultino vacanti - dopo effettuato il riassorbimento di cui alle precedenti disposizioni - saranno ripartiti tra i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e conferiti mediante concorsi pubblici con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 7 della presente legge.

Testo vigente dal 22 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-06-03;380~art6 · fonte su Normattiva