I fondi assegnati alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, dell'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, sono, in deroga a quanto stabilito dall'art. 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634, conferiti ai predetti Banco di Napoli e Banco di Sicilia.

Testo vigente dal 17 marzo 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-03-03;167~art1 · fonte del testo