Art. 1
I fondi assegnati alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, dell'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, sono, in deroga a quanto stabilito dall'art. 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634, conferiti ai predetti Banco di Napoli e Banco di Sicilia.
Testo vigente dal 17 marzo 1960
