Art. 3
I fondi conferiti al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia, ai sensi del precedente art. 1, potranno, fino al termine di cui all'art. 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634 ed, entro i limiti che saranno stabiliti dagli Istituti, essere utilizzati per le operazioni di finanziamento previste dall'articolo medesimo.
Testo vigente dal 17 marzo 1960
