I fondi conferiti al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia, ai sensi del precedente art. 1, potranno, fino al termine di cui all'art. 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634 ed, entro i limiti che saranno stabiliti dagli Istituti, essere utilizzati per le operazioni di finanziamento previste dall'articolo medesimo.

Testo vigente dal 17 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-03-03;167~art3 · fonte del testo