Il contingente dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1957-58, per il quale, a norma dell'art. 2 della legge 30 novembre 1957, numero 1209, e' previsto il concorso, finanziario dello Stato nelle spese di gestione nella misura fissa di lire 2500 per ogni quintale di prodotto ammassato, e' stabilito nel limite massimo di quintali 350 mila. Nei conferimenti sono preferiti i produttori coltivatori diretti per l'intera loro produzione, nonche' i piccoli e medi produttori per partite non superiori a 100 quintali. Sono ammessi a conferimento anche gli oli di oliva di pressione, sino a 10 gradi di acidita'.

Testo vigente dal 15 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-25;317~art1 · fonte del testo