Il contributo annuo concesso dallo Stato, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, stabilito in lire sessanta milioni per effetto del decreto Presidenziale 9 ottobre 1951, n. 1189, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, a lire 115.000.000. E' altresi' concesso al predetto Istituto un contributo straordinario di lire 55.000.000.

Testo vigente dal 6 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-04-17;269~art1 · fonte del testo