Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1960 al 12 agosto 1967. Leggi il testo vigente →

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'art. 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, nella misura di lire 8.900.000.000, e' elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60, a lire 10.400.000.000.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1960 al 12 agosto 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;3~art1 · fonte su Normattiva