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A decorrere dal 1 luglio 1962 il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi di cui alla legge 14 ottobre 1960, n. 1216, e' elevato da lire 50 milioni a lire 75 milioni. E' altresi' concesso alla predetta Associazione un contributo straordinario di lire 37,5 milioni.

Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 gennaio 1970

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urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1614~art1 · fonte del testo