Al maggior onere annuo di lire 500.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 114 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1959-60. Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si fara' luogo ad apposite assegnazioni; pertanto agli stessi si provvedera' nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso esercizio 1959-60 concernenti spese per i servizi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 novembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-25;1315~art2 · fonte su Normattiva