Il contributo annuo dello Stato, stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1958, n. 302, nella misura di lire 30.000.000 e' elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1961-62, a lire 50.000.000.

Testo vigente dal 10 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-16;1099~art1 · fonte su Normattiva