[1]Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª.

[2]L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, e' elevato da L. 204.000 a L. 255.000 annue.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-29;875~art6 · fonte su Normattiva