Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, e' elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, a lire 275.000.000.
Testo vigente dal 18 agosto 1955
Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, e' elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, a lire 275.000.000.
Testo vigente dal 18 agosto 1955
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1955-08-04;689~art1 · fonte del testo